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LEGGE 22 febbraio 1983, n. 51

Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

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Testo in vigore dal:  13-3-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:
1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;
2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1983

PERTINI FANFANI - ALTISSIMO - COLOMBO - ROGNONI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA