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LEGGE 25 gennaio 1983, n. 35

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati a Ginevra il 17 maggio 1976.

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Testo in vigore dal:  2-3-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità, adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanità.