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LEGGE 13 maggio 1983, n. 192

Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP.

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Testo in vigore dal:  2-6-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto disposto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione da pagarsi allo Stato per l'anno 1982 dalla società concessionaria del servizio telefonico nazionale è fissato nella misura dello 0,50 per cento.
La concessione della riduzione di cui al comma precedente rispetto al canone ordinario del 4,50 per cento si applica con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa presentazione di un programma di investimenti aggiuntivi della società concessionaria del servizio telefonico nazionale che preveda impegni finanziari nell'arco del biennio 1983-84 per un ammontare non inferiore alla differenza tra quanto dovuto allo Stato in base al canone di concessione ordinario e quanto dovuto a norma del precedente comma.
Entro novanta giorni dalla presentazione, le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il proprio parere sul programma di investimenti di cui al precedente comma.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo deve presentare al Parlamento una proposta di riassetto dell'intero sistema nazionale della telefonia e delle telecomunicazioni sulla base del criterio dell'unificazione del servizio.