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LEGGE 23 dicembre 1983, n. 732

Modifica del quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti.

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Testo in vigore dal:  30-12-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi".