stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1983, n. 731

Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-3-1986
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, sono sostituiti dai seguenti commi:
"L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non può essere inferiore a novanta giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.
Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacità del deposito.
In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze".
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entità delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente".
L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 - esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per oli lubrificanti - ha decorrenza dal 11 ottobre 1983.
Per le importazioni dei produttori di elettricità l'obbligo della scorta di cui al comma precedente è ricompreso nei limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.
Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 10 ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI CRAXI - ALTISSIMO - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 marzo 1986, n.61, ha disposto (con l'art. 2 comma 7) che "a decorrere dal 1 marzo 1986 l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati".