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LEGGE 10 maggio 1983, n. 193

Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano.

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Testo in vigore dal:  3-6-1983

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Nella prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano sono ammessi anche gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purché essi siano stati assunti in servizio non di ruolo, anche senza il prescritto titolo di studio, in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di età, e siano in servizio con nomina di durata annuale nell'anno scolastico in cui sono banditi i concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI FANFANI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA