stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 maggio 1983, n. 170

Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati.

nascondi
Testo in vigore dal:  26-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Essenze agrumarie


Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.
L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.