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LEGGE 2 maggio 1983, n. 181

Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico.

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Testo in vigore dal:  31-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843.
Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma precedente.
Agli effetti del precedente primo comma, è dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.