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LEGGE 2 maggio 1983, n. 178

Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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Testo in vigore dal:  29-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI FANFANI - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA