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LEGGE 2 maggio 1983, n. 175

Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  13-5-1983

Art. 2



Alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.
La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".
Nel secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo:
"La misura della pensione non può comunque essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione".
Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:
"Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi e dalle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure:
a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si fa riferimento alla pensione diretta maturata dal defunto senza tener conto della riduzione di cui al sesto comma dell'articolo 2".
Il terzo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto, senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b), su di una misura determinata come per la pensione di vecchiaia con riferimento all'anzianità maturata e in ogni caso su di una misura non inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello del decesso".
Il quarto comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21".
Nel terzo comma dell'articolo 10 è aggiunto alla fine il seguente periodo:
"Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente".
Nel quarto comma dell'articolo 10 le parole: "il contributo" sono sostituite con le parole: "il contributo minimo".
Dopo il terzo comma dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: "Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai
pensionati che proseguono nell'esercizio della professione".
Nel quarto comma dell'articolo 11, le parole: "dall'articolo 13, primo comma" sono sostituite con le parole: "dall'articolo 13, secondo comma".
Nell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
"Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale".
Nel primo comma dell'articolo 12, dopo le parole:
capitale liquido" sono aggiunte le parole: "ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato".
Il quarto comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Ai fini di cui ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell'articolo 13".
Nel quarto comma dell'articolo 22, dopo le parole:
"del Parlamento" sono aggiunte le parole: "nazionale o europeo" ed alle parole: "Essi possono supplire" sono sostituite le parole: "Essi, per il medesimo periodo, possono supplire".
Nel quinto comma dell'articolo 23 le parole: "ai sensi dell'articolo 18, quinto comma" sono sostituite con le parole: "ai sensi dell'articolo 18, sesto comma".
Nel quinto comma dell'articolo 26 sono soppresse le parole: "e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952".
Nell'ultimo comma dell'articolo 26 le parole: "con le rivalutazioni intervenute" sono sostituite con le parole: "con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319".
Nell'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:
"Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'articolo 2, al secondo comma dell'articolo 4 ed al terzo comma dell'articolo 7, è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge".
Nel primo comma dell'articolo 27, le parole: "ai sensi dell'articolo 15" sono sostituite con le parole: "ai sensi dell'articolo 16".
Nel primo comma dell'articolo 28, le parole: "entro l'anno solare successivo" sono sostituite con le parole:
"entro il secondo anno solare successivo".
Nel secondo comma dell'articolo 28, le parole: "l'articolo 2, quinto comma, lettera b)" sono sostituite con le parole: "l'articolo 2, ottavo comma".
Il terzo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980".