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LEGGE 2 maggio 1983, n. 152

Distillazione agevolata di mele di produzione 1982.

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Testo in vigore dal:  7-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta di fabbricazione, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1 febbraio 1983 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite minimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento comunitario per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA.
Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme e criteri per la sua attuazione.