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LEGGE 30 aprile 1983, n. 137

Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

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Testo in vigore dal:  4-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:
"Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci".
Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci".
Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria è abrogato.