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LEGGE 29 aprile 1983, n. 167

Affidamento in prova del condannato militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1995)
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Testo in vigore dal:  2-3-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Affidamento in prova del condannato militare


Il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo. È fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3.
((4))

L'affidamento in prova è escluso:
per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta
eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;
per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo
comma 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;
per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;
quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354".