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LEGGE 21 aprile 1983, n. 127

Salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

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Testo in vigore dal:  12-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potestà prevista all'articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
Le quote dello stanziamento complessivo di cui allo articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1983

PERTINI FANFANI - PANDOLFI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA