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LEGGE 21 aprile 1983, n. 124

Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574.

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Testo in vigore dal:  11-5-1983

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi con decorrenza 1° gennaio 1982.
Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonché dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.