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LEGGE 8 aprile 1983, n. 110

Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo.

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Testo in vigore dal:  27-4-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.