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LEGGE 10 marzo 1983, n. 60

Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.

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Testo in vigore dal:  29-3-1983

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.


Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attività produttive, semprechè in entrambe le ipotesi sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.