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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 47

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

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Testo in vigore dal:  12-3-1983

Art. 2

Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:
"L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro".