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LEGGE 25 gennaio 1983, n. 14

Proroga, con modificazioni, della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

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Testo in vigore dal:  12-2-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è prorogato fino al 30 giugno 1984.
Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI FANFANI - DARIDA - NICOLAZZI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA