stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 gennaio 1983, n. 22

Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.

nascondi
Testo in vigore dal:  20-2-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma:
"In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".