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LEGGE 20 novembre 1982, n. 886

Riordinamento della stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.

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Testo in vigore dal:  18-12-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La stazione zoologica di Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 21 ottobre 1923, è istituto scientifico speciale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
La stazione zoologica ha per fine la ricerca scientifica nel campo della biologia marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio d'intesa con enti locali e nazionali preposti alla salvaguardia dell'ambiente e partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente marino.
La stazione zoologica è inclusa nella tabella VI di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.