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LEGGE 11 novembre 1982, n. 863

Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979.

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Testo in vigore dal:  7-12-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La norma di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti che, assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979, si trovava in servizio al 31 dicembre 1981.
I contratti relativi al personale di cui al precedente comma, che vengano a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente prorogati fino a tale data.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 65 milioni in ragione d'anno.
Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA