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LEGGE 4 marzo 1982, n. 68

Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1989)
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Testo in vigore dal:  25-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.