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LEGGE 10 luglio 1982, n. 566

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/1983)
Testo in vigore dal:  31-8-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.