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LEGGE 23 febbraio 1982, n. 48

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

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Testo in vigore dal:  16-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente autonomo del porto di Palermo è autorizzato a costituire una società per azioni avente per fine sociale la costruzione di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl.
Alla società così costituita è trasferita la concessione - limitatamente alla costruzione - già assentita alla società Bacino di Palermo in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 927. La nuova società concessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla società Bacino di Palermo in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 927.