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LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal:  9-3-1982

Art. 3

Impegni e stanziamenti


Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito di cui al successivo articolo 5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione.
Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 470 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, lire 90 miliardi per il completamento delle relative sedi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale, lire 10 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, lire 50 miliardi per il completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati, lire 5 miliardi per il rinnovamento e il potenziamento dei centri radio postelegrafonici, lire 30 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati ad uffici di settore e di quartiere, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di uffici locali, lire 20 miliardi per l'acquisto di mezzi operativi per i trasporti postali e lire 5 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.
Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.