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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 939

Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal:  13-1-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono così stabiliti:
a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno, entro il 1 ottobre dello stesso anno;
b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno, entro il 1 marzo dell'anno successivo.
Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981, nonché al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
((A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo))
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