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LEGGE 15 ottobre 1982, n. 756

Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia.

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Testo in vigore dal:  4-11-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della già denominata "laurea in chimica e farmacia" ovvero della "laurea in farmacia" sono altresì ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche. Ove sia richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso della abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1982

PERTINI SPADOLINI - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA