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LEGGE 6 ottobre 1982, n. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  24-6-1984
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Art. 12


Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246))
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((Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento))
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Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.
Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.
La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.