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LEGGE 13 settembre 1982, n. 646

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/9/1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
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Testo in vigore dal:  29-9-1982

Art. 19


L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.
Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.
Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi".