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LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  28-8-1982

Art. 18


Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.