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LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2013)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  31-7-1982

Art. 13


Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.