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LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2013)
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Testo in vigore dal:  24-7-2012
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Art. 11



Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri
(( 3), 4), 5) e 5-bis) ))
dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.