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LEGGE 19 aprile 1982, n. 165

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
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Testo in vigore dal:  22-4-1982

Art. 4


Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.
Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.
L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.
Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'amministrazione anche diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze, ad eccezione di quelle relative all'assunzione in servizio del personale indicato nel presente articolo che abbia effettuato turni di lavoro nel corso del 1981 e fino all'espletamento dei concorsi di idoneità previsti dal successivo articolo 5.