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LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal:  9-3-1982

Art. 5

Finanziamenti


Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente articolo 2 si provvederà con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente articolo 3.In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri.
I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, è concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui.
Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facoltà deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione "è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni" di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo.
Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata.