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LEGGE 3 febbraio 1982, n. 27

Consolidamento della torre di Pisa.

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Testo in vigore dal:  24-2-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1982-85 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonché per le diverse esigenze previste dalla presente legge.
Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.