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LEGGE 27 gennaio 1982, n. 22

Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195.

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Testo in vigore dal:  1-2-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:
"Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito".