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LEGGE 26 gennaio 1982, n. 21

Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1982 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare con il governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.
La composizione e l'entità massima di detto contingente sono fissate nella tabella annessa alla presente legge.
I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.