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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 775

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

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Testo in vigore dal:  31-12-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, nonché nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, è prorogata fino al 15 aprile 1982.
Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI SPADOLINI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA