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LEGGE 28 febbraio 1981, n. 48

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano.

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Testo in vigore dal:  22-3-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653, al personale dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, in servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano anteriormente al 1 dicembre 1976, non è richiesto il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1981

PERTINI FORLANI - FOSCHI

Visto, il Guardasigilli: SARTI