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LEGGE 6 febbraio 1981, n. 43

Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.

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Testo in vigore dal:  19-3-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975:

A) 8 marzo 1971:
protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;

B) 25 settembre 1975:
protocollo addizionale n. 1 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929;
protocollo addizionale n. 2 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;
protocollo addizionale n. 3 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971;
protocollo di Montreal n. 4 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.