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LEGGE 25 maggio 1981, n. 385

Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione.

Testo in vigore dal:  8-8-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.