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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 67

(Impiego degli appartenenti alla Polizia
di Stato)


Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.