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LEGGE 7 aprile 1981, n. 120

Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981.

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Testo in vigore dal:  11-4-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre il 30 giugno 1981.