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LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
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Testo in vigore dal:  12-5-1981

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Concorsi)


L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonché, nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivista, dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici indetti dopo il 1 gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.