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LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2011)
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vigente al 21/05/2024
Testo in vigore dal:  15-3-2011
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Art. 4

((
1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.
2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonché delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;
b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;
d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;
e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.
3. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.
4. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
5. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 è attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
6. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, è quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.
7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".