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LEGGE 28 ottobre 1981, n. 611

Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.

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Testo in vigore dal:  17-11-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1982.
Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potrà essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinata.
Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA