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LEGGE 25 settembre 1981, n. 535

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1983)
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Testo in vigore dal:  28-7-1983
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La camera dei

deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982".
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 settembre 1981

PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della presente legge.