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LEGGE 5 agosto 1981, n. 441

Vendita a peso netto delle merci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/1991)
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Testo in vigore dal:  18-4-1991
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Art. 3


La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).
Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
((La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.))
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Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall'apposizione dell'etichetta.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 171.
((Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extrà e 'primà, solamente se integri, puliti ed asciutti))
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