stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  4-5-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)


Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.
Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica,
((...))
.
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinchè la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quella femminile, giovanile e del mondo del lavoro.
((Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti))
.
((Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo))
.